Perché non abbiamo firmato la preintesa del 22 marzo 2010 dell’ET in Lombardia.
L’ UMI, affiliato SMI, ritiene che non si debba firmare la preintesa per l’E.T. in Regione Lombardia avendo giudicato la stessa assolutamente insufficiente per le esigenze del settore.
In sintesi l’UMI ritiene che:
• l’accordo sulla parte economica, al quale abbiamo attivamente contribuito, è accettabile anche se la retribuzione oraria in Lombardia resta molto inferiore a quanto percepito dai medici in Veneto ed il Piemonte;
• bene la definizione anche questa con il nostro contributo, del monte ore mensile (162 ore) e del periodo di riposo (21 gg. pari a 133 ore annue) retribuito;
• assolutamente insufficiente le 40 ore/anno per la formazione ed aggiornamento dei medici di E.T. fornite dall’AREU, in orario di servizio, a fronte delle 208 di cui possono godere dei medici dipendenti.
L’aspetto più grave è quello di non avere voluto inserire nell’accordo rimandando “sine die” le altre nostre rivendicazioni che riteniamo indispensabili. In particolare alle richieste reiterate del nostro sindacato, la Regione si è dimostrata assolutamente indisponibile ad introdurre nell’accordo l’opzione per il passaggio alla dipendenza già realizzato in molte regioni.
Uguale indisponibilità è stata dimostrata dalla Regione per riattivare un tavolo di contrattazione aziendale dopo che, con l’avvio dell’AREU, i tavoli delle ASL non sono più funzionanti e quelli nell’A.O. non esistono. Abbiamo reiterato la richiesta UMI di un tavolo aziendale a livello di AREU ( che di fatto è un’Azienda).
Una grande vergogna resta comunque la mancata definizione di un AIR completo sulla base dell’ACN del 22 marzo 2005 e che ormai rischia di non essere più realizzabile visto che entro pochi mesi dovremo fare l’ AIR sulla base del nuovo ACN 2006/2009 in via di approvazione definitiva. In sostanza i medici dell’E.T. hanno perso un quadrienno di AIR della Regione Lombardia. La responsabilità di questa grave inadempienza è attribuibile alla Regione Lombardia, ma anche della SISAC che non ha risposto alla nostre denunce.
Ricordo infatti che gli AIR per la MG del 2007 e del 2009 non hanno riguardano il settore dell’ E.T.
In questa occasione anche lo SNAMI ha fatto pressioni per non legare l’accordo 2010 all’ACN del 22 marzo 2010 perché di quest’ultimo accordo non era firmataria.
La verità è che alla Regione e all’AREU non interessa più avere dei medici che gestiscono l’Emergenza sul Territorio perché questa attività vuole essere affidata a personale non medico per i soliti motivi economici.
Ora con questo accordo “minimalista” si sono definiti pochi aspetti importanti, ma non certo tutto quanto era necessario per rivalutare il settore che di fatto è ormai un “settore a termine”. Noi riteniamo che accettare questo accordo significa accettare questa scelta minimalista che può andare bene per quei pochi colleghi che approfittano della situazione fruendo dei turni incentivati (spesso in contrasto con le norme convenzionali e di legge) oppure per quei colleghi che continuano a considerare l’E.T. come un lavoro complementare.
L’UMI vuole, al contrario, ridare futuro e piena dignità al settore dando una speranza concreta ai medici che potrebbero dalla “non firma” di questo accordo 2010 trovare forza per una più forte contestazione sindacale e legale che al momento manca.
Brescia, 12 aprile 2010
Il Presidente UMI: dott. Francesco Falsetti
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (EST) IN LOMBARDIA
Una storia di cronico comportamento antisindacale ed illegittimità
In data 22/03/2010 in Regione Lombardia è stato firmato l’Accordo Regionale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale (EST) il quale consta di tre articoli e, precisamente:
– l’art. 1 riconosce ai Medici di Emergenza Territoriale (MET) una quota integrativa regionale di euro 2,00/ora in aggiunta alla precedente quota di euro 8,75/ora (comprensiva dei 7,75 euto/ora previste dal D.G.R. 45819 del 22/10/1999 al punto 7.1 dell’Allegato 1 + 1,00 euro/ora previsto dall’Accordo regionale 2007, sezione 3);
– l’art. 2 quantifica l’astensione obbligatoria dal lavoro per riposo ai sensi dell’art. 98, comma 3, ACN del 27/02/2009;
– l’art. 3 quantifica a numero 40 ore annuali la formazione per i MET convenzionati.
La scrivente Organizzazione Sindacale ha chiesto, dopo una attenta disamina della bozza di intesa, alla Regione Lombardia di coinvolgere i MET convenzionati in un adeguato programma di formazione permanente ed aggiornamento che preveda un monte orario adeguato al fine di poter garantire una specifica capacità professionale sul campo, tenuto anche conto del ruolo operativo, assai delicato ed importante, ricoperto dai medesimi medici.
La Regione si è dichiarata indisponibile a riconoscere al MET convenzionato lo stesso monte orario per la formazione (4 ore settimanali) attualmente previsto per il medico dipendente che opera sul territorio con i medesimi compiti.
Conseguentemente si è venuta a creare una palese disparità di trattamento tra i medici dipendenti che operano nell’Emergenza Territoriale ai quali è riconosciuto un monte orario complessivo di numero 208 ore annuali di formazione e i MET convenzionati ai cui sono stati invece riconosciuti dalla Regione Lombardia solamente numero 40 ore annuali di formazione, quest’ultimi ritenuti dalla scrivente assolutamente inadeguati per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.
Questa paradossale situazione è stata avallata dalle altre sigle sindacali (FIMMG, SNAMI e INTESA) con la sottoscrizione del citato accordo, i quali purtroppo non hanno tenuto conto dell’esistenza di svariate disposizioni normative sulla formazione, tra i quali l’atto di Intesa Stato Regioni n. 1711 del 22/05/03 che prevede, specificatamente, una uniformità di percorsi formativi tra il personale medico dipendente e i medici in regime convenzionale, entrambi operanti nel sistema dell’emergenza sanitaria territoriale.
Sorprende, inoltre, che la Regione Lombardia abbia chiesto l’intervento delle Organizzazioni Sindacali per la negoziazione del monte orario dedicato alla formazione per i MET, tenuto conto che trattasi di una materia già regolamentata da apposita normativa, sulla quale le Parti non possono assolutamente confrontarsi, e dovendosi limitare la Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità solamente a quantificare il monte orario da destinare alla formazione, qualora fosse veramente interessata all’ottimizzazione dei percorsi diagnostici terapeutici dell’assistito e la loro l’appropriatezza, e quindi alla diligenza con cui deve operare il MET.
Le Parti contraenti, invece, si sarebbero dovute confrontare sugli aspetti relativi alla organizzazione della formazione del personale medico, nel rispetto dei principi contenuti all’art. 4, comma h, del vigente Accordo Collettivo Nazionale.
Quindi approssimativo e poco attento ai dettagli il ruolo svolto dalle sigle sindacali le quali firmando l’accordo in questione hanno contribuito a determinare la discriminazione, sopra evidenziata, tra i MET convenzionati e i medici dipendenti oltre che a contravvenire al principio di carattere generale che sancisce “a situazioni analoghe devono essere applicati uguali principi”.
Di più………che dire della posizione di FIMMG e SNAMI per quanto riguarda la tutela dei loro medici iscritti nel settore dell’emergenza territoriale?
Altra fonte di discriminazione tra i medici dipendenti e i MET convenzionati deriva dalla differenza retributiva delle ore eccedenti il normale orario di servizio, in quanto per i MET convenzionati risulta previsto un compenso notevolmente più basso rispetto ai medici dipendenti, ad eccezione di una sola provincia della Regione Lombardia.
L’AIR avrebbe dovuto regolamentare anche tale aspetto (compenso per ore eccedenti) ma purtroppo non disponendo in tal senso ha generato questa ulteriore situazione discriminatoria tra i medici dipendenti e i MET convenzionati.
Quindi tale accordo non solo non valorizza i MET convenzionati ma non prevede nemmeno l’impegno a confrontarsi su temi come l’integrazione dei MET con il sistema ospedaliero e sulle possibilità, a richiesta, del passaggio alla dipendenza.
Inoltre, è rimasta inevasa la richiesta della scrivente di garantire un effettivo livello di contrattazione aziendale presso l’AREU attraverso la formulazione di adeguati pareri sulle problematiche derivanti dall’applicazione dell’ACN per il settore specifico, necessari per la sottoposizione delle relative materie al Comitato regionale per la Medicina Generale e quindi alla Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità.
In sintesi un accordo regionale, limitato ad adeguare al minimo il trattamento economico dei MET e senza le necessarie disposizioni normative atte a valorizzare il ruolo dei MET e che porteranno gli stessi ad emigrare o verso altri regioni o ad altri settori grazie ad una palese volontaria ed irresponsabile indifferenza amministrativa della Regione e dell’AREU.
La scrivente Organizzazione Sindacale su queste prospettive non può essere d’accordo.
DR.ROSARIO PLATANIA
12, APRILE 2010